Sez. 2, Sentenza n. 1299 del 07/02/1998 (Rv. 512375 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - PROVA DEL POSSESSO | Procedimento possessorio instaurato a tutela del possesso in senso proprio - Onere probatorio dell'attore - Rilevanza del titolo ad "colorandam possessionem" - Procedimento instaurato a tutela della detenzione qualificata - Onere probatorio del detentore - Prova dell'esistenza del titolo - Necessità.
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - PROVA DEL POSSESSO
Con riguardo all'azione di reintegrazione ex art. 1168 cod. civ., colui che assuma di essere possessore in senso proprio può allegare l'eventuale titolo comprovante l'esistenza dello "ius possidendi" solo "ad colorandam possessionem", essendo l'attore tenuto a provare i fatti materiali integranti la situazione di cui si chiede il ripristino, mentre il detentore qualificato ha l'onere di provare l'esistenza del titolo posto a base dell'allegata detenzione (nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato l'azione di spoglio sul rilievo che era emerso a favore dell'attore un rapporto con un fondo di vendita di erbe per periodi inferiori all'anno e non, quindi, un rapporto di affitto agrario ai sensi dell'art. 56 legge n. 203/82 tutelabile con l'anzidetta azione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1141, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 56
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)