Sez. 2, Sentenza n. 5449 del 07/12/1983 Ud. (dep. 12/06/1984) Rv. 164762 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - CIRCOSTANZE - IPOTESI ATTENUATA - CONCORSO DELL'ATTENUANTE DEL DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - AMMISSIBILITÀ.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - CIRCOSTANZE - IPOTESI ATTENUATA - CONCORSO DELL'ATTENUANTE DEL DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - AMMISSIBILITÀ.*
In tema di ricettazione, la particolare tenuità del fatto che integra gli estremi dell'ipotesi attenuata ex art. 648 comma secondo cod. pen. differisce dalla speciale tenuità del danno di cui all'art. 62 n. 4, stesso codice. Invero, mentre in quest'ultimo caso assume rilievo solo il profilo patrimoniale, nell'altro, dovendosi aver riguardo all'insieme di tutti gli elementi del fatto, l'aspetto patrimoniale non è né esclusivo né decisivo. Conseguentemente, le due circostanze possono concorrere. (Conf mass n 152076; (Conf mass n 152740; (Conf mass n 153323; (contra mass n 151368; (V mass n 900068, contrasto segnalato vol. 1983 pagina 119 n.30).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Pen. art. 648 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)