Sez. 2, Sentenza n. 1241 del 06/10/1981 Ud. (dep. 10/02/1982) Rv. 152076 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - CIRCOSTANZE - IPOTESI DELLA PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO - ATTENUANTE DELLA SPECIALE TENUITÀ DEL DANNO - DIFFERENZA.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - CIRCOSTANZE - IPOTESI DELLA PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO - ATTENUANTE DELLA SPECIALE TENUITÀ DEL DANNO - DIFFERENZA.*
La particolare tenuità del fatto che integra gli estremi della ipotesi attenuata di ricettazione di cui all'art. 648 cod. pen. differisce dalla speciale tenuità del danno di cui alla circostanza dell'art. 62 n. 4 cod. pen. perché, mentre in quest'ultimo caso assume rilievo solo il profilo patrimoniale nell'altro, dovendosi aver riguardo all'insieme di tutti gli elementi del fatto, l'aspetto patrimoniale non è né esclusivo né decisivo. (Conf mass n 148891; (Conf mass n 147092; (Conf mass n 146637).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)