Sez. 2, Sentenza n. 4093 del 27/11/1981 Ud. (dep. 21/04/1982) Rv. 153323 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - IPOTESI ATTENUATA - CONSEGUENTE APPLICAZIONE DELLA ATTENUANTE DEL DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - ESCLUSIONE.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - IPOTESI ATTENUATA - CONSEGUENTE APPLICAZIONE DELLA ATTENUANTE DEL DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - ESCLUSIONE.*
La condanna per l'ipotesi attenuata della ricettazione di cui allo art. 648, comma secondo, cod. pen. non comporta necessariamente la applicazione dell'attenuante della tenuità del danno. (V. Mass. Nn. 152491, 152076, 148891, 145324, tutte sulla non coincidenza tra ipotesi attenuata di ricettazione e attenuante del danno di speciale tenuità, mass. N. 151368 sull'assorbimento della attenuante nell'ipotesi attenuata di ricettazione).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)