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Sez. 2, Sentenza n. 655 del 09/03/1971 Ud. (dep. 31/12/1971) Rv. 119654 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - IN GENERE - CONCUSSIONE PER COSTRIZIONE - CONCUSSIONE PER INDUZIONE - NOZIONE E DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1971-03-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/119654-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - IN GENERE - CONCUSSIONE PER COSTRIZIONE - CONCUSSIONE PER INDUZIONE - NOZIONE E DIFFERENZE.*

Tanto nella concussione per costrizione, o violenza, quanto in quella per induzione, o fraudolenta, presupposto e requisiti comuni alle due ipotesi sono l'abuso della qualita o funzioni di pubblico ufficiale, l'Esercizio di una pressione psichica e l'evento immediato costituito dalla coartazione della volonta, dallo stato di soggezione psicologica o di timore in genere (il cosidetto metus publicae potestatis) causalmente collegato all'abuso stesso, dal quale derivi, come conseguenza ultima, la dazione o la promessa di una somma di danaro o di altra utilita, non dovute. L'elemento differenziale va ricercato nelle diverse modalita dell'Azione, nei requisiti della condotta dell'agente, che nella concussione per costrizione S'identificano con l'uso della violenza o minaccia mentre in quella per induzione vanno ravvisati in una qualsiasi opera di persuasione, in quel che il pubblico ufficiale asserisca o prospetti o, con il suo comportamento da ad intendere, in ordine alle diverse possibilita di determinarsi, che trovano la loro efficienza causale, ai fini della creazione dello stato di timore, nella qualita rivestita dal pubblico ufficiale e nelle funzioni svolte da costui. Anche nella concussione per induzione non basta la semplice richiesta di un compenso, ma occorre che questa sia accompagnata da un'ulteriore attivita idonea e diretta a esercitare una pressione psichica e a produrre lo stato di timore nel soggetto passivo.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 317

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)