Sez. 6, Sentenza n. 3605 del 02/04/1986 Ud. (dep. 12/05/1986) Rv. 172641 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - COMPORTAMENTO COATTIVO - PRESSIONE PSICHICA SULLA VITTIMA - INCIDENZA - MOTIVAZIONE - EFFETTI.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - COMPORTAMENTO COATTIVO - PRESSIONE PSICHICA SULLA VITTIMA - INCIDENZA - MOTIVAZIONE - EFFETTI.*
In tema di concussione, se il pubblico ufficiale, avvalendosi del proprio potere, determina o tenta di determinare la libera volontà del privato o attraverso un comportamento costringente o attraverso un comportamento inducente, operando, così, una pressione psichica sul soggetto passivo, il reato sussiste o nella ipotesi del reato tentato se il privato non accolga la richiesta o del reato consumato se la promessa o la elargizione della utilità richiesta sia effettuata. Tale pressione psichica costringente anche se in modo non assoluto, sussiste tutte le volte, in cui al privato il pubblico ufficiale fa comprendere - o attraverso una esplicita specificazione o anche implicitamente attraverso comportamenti inequivoci che nell'attività di ufficio esso pubblico ufficiale sarà determinato non dagli interessi generali della pubblica amministrazione ma dal fatto che il privato si assoggetta o non alla illegittima pretesa di corrispondere l'utilità richiesta, per cui la minaccia di orientare la propria decisione esclusivamente in funzione di ottenere la predetta utilità - pone il privato in condizione di soggezione, ne coarta la libera volontà e costituisce, da un lato, il presupposto del reato e, dall'altro, l'elemento discriminante del reato medesimo da quello di corruzione. (V mass n 119654; (V mass n 150809; (V mass n 154439).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 317
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)