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Sez. 1, Ordinanza n. 4223 del 15/02/2024 (Rv. 670269-01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Dovere di informazione - Indefettibilità - Mancanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2024-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670269-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

Ai sensi dell'art. dell'art. 10-ter, comma 1, del d. lgs. 286 del 1998, alle persone straniere condotte nei punti di crisi dopo essere state rintracciate in occasione dell'attraversamento irregolare delle frontiere interne o essere giunte sul territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare, le autorità competenti hanno il dovere di fornire, sempre e incondizionatamente, presso i punti di crisi ed al momento dell'accoglienza, informazioni sulla procedura di protezione internazionale, a pena di nullità dei conseguenti decreti di respingimento

e trattenimento, trattandosi di attività funzionali a garantire un accesso effettivo alle procedure di asilo.

Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 10 ter CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 2, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 3, Decisione Consiglio CEE 26/06/2013 num. 32 art. 8, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 17, Legge 13/04/2017 num. 46 PENDENTE, Costituzione art. 10, Costituzione art. 13, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)