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Sez. 1 - , Ordinanza n. 28149 del 06/10/2023 (Rv. 669164 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Obbligo di informare lo straniero circa le procedure da seguire per ottenere il riconoscimento della protezione internazionale - Sussistenza - Fondamento normativo - Violazione - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669164-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

Qualora vi siano indicazioni che cittadini stranieri o apolidi, presenti ai valichi di frontiera in ingresso nel territorio nazionale, desiderino presentare una domanda di protezione internazionale, le autorità competenti hanno il dovere, ai sensi degli artt. 1, comma 2, e 3 del d.lgs. n. 142 del 2015 (di attuazione della Direttiva del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 32 art. 8), di fornire loro informazioni sulla possibilità di farlo, a pena di nullità dei conseguenti decreti di respingimento e trattenimento. (Affermando tale principio, la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice di pace che, in sede d'impugnazione del c.d. respingimento differito di cui all'art. 10, comma 2, d.lgs. n. 289 del 1998, non aveva dato conto della completezza delle informazioni contenute nel c.d. foglio notizie sottoscritto dal ricorrente, cittadino tunisino, al suo arrivo alla frontiera, omettendo, inoltre, di dare riscontro motivazionale al rigetto della richiesta di esibizione del suddetto documento).

Decisione Consiglio CEE 26/06/2013 num. 32 art. 8, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 1 com. 3, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 3, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 10 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 210

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)