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Sez. 5, Sentenza n. 15544 del 07/07/2006 (Rv. 592034 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Definizione agevolata delle liti fiscali pendenti - Atto impositivo - Nozione - Avviso di liquidazione di imposta definita con sentenza - Natura impositiva - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592034-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, non costituisce atto impositivo, la cui impugnazione dia luogo ad una lite fiscale suscettibile di definizione agevolata ai sensi dell'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'avviso di liquidazione di un'imposta definita con sentenza: premesso infatti che la natura impositiva dell'atto impugnato dev'essere accertata unicamente in base alla funzione tipica dallo stesso assolta, desumibile dai suoi requisiti fattuali e giuridici, e non in base ai vizi che possono inficiarlo, né alle contestazioni sollevate dal destinatario, non può riconoscersi tale carattere all'avviso di liquidazione, il quale, avendo una funzione meramente determinativa della pretesa tributaria, presuppone l'esistenza di un precedente atto d'imposizione, che non può essere rappresentato da una sentenza, in quanto il giudice tributario non impone nessun tributo con le sue pronunce, ma provvede esclusivamente ad accertare la legittimità dell'atto impugnato.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)