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Sez. 5, Sentenza n. 12670 del 13/06/2005 (Rv. 582287 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Ambito di operatività - Avviso di liquidazione di imposte definite con sentenza passata in giudicato - Qualificazione - Atto di accertamento - Esclusione - Definizione della lite - Sospensione del giudizio - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582287-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, l'avviso di liquidazione di imposte definite nei confronti di contribuenti con sentenza passata in giudicato non può qualificarsi come atto di accertamento suscettibile di ulteriore definizione mediante il condono di cui all'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, né può giovarsi della sospensione dei termini processuali di cui al sesto comma del citato art. 16, sospensione riservata alle liti "condonabili".

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)