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Sez. 3, Sentenza n. 1307 del 07/02/1987 (Rv. 450784 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI ALL'USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO - RECESSO DEL LOCATORE - TITOLARE DI IMPRESA AGRICOLA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450784-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI ALL'USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO - RECESSO DEL LOCATORE - TITOLARE DI IMPRESA AGRICOLA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

A norma della legge n. 392 del 1978, artt. 73 e 29, dalle situazioni, che legittimano il recesso per immobili adibiti ad uso non abitativo, sono escluse soltanto le attività agricole cosiddette primarie previste dal primo comma dell'art. 2135 cod. civ. ma non quelle connesse ad esse elencate al secondo comma dello stesso articolo, atteso che la normativa della legge n. 392 del 1978 si riferisce obiettivamente alla concreta utilizzazione dell'immobile indipendentemente dalla natura dell'impresa e dalla relativa qualificazione del locatore che ne sia esercente. Ne consegue che il locatore titolare di una impresa agricola, o che intenda esercitare tale impresa, può con il recesso ottenere la disponibilità dell'immobile locato adibito ad uso non abitativo quando intenda destinarlo all'Esercizio di attività, commerciale od industriale, connessa a quella tipicamente agraria di cui all'art. 2135 cod. civ. ovvero quando intenda utilizzare l'immobile per deposito di merci, dovendosi anche tale utilizzazione considerarsi attinente alle attività privilegiate dal legislatore. (V 3830/86, mass n 446669; (V 5020/83, mass n 429891).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)