Sez. 3, Sentenza n. 3830 del 09/06/1986 (Rv. 446669 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - LOCAZIONE AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO - NECESSITÀ DEL LOCATORE DI ADIBIRE L'IMMOBILE AD UNA DELLE ATTIVITÀ EX ART. 27 DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - ESIGENZE DEL LAVORO AGRICOLO DEL COLTIVATORE DIRETTO - INCLUSIONE NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - LOCAZIONE AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO - NECESSITÀ DEL LOCATORE DI ADIBIRE L'IMMOBILE AD UNA DELLE ATTIVITÀ EX ART. 27 DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - ESIGENZE DEL LAVORO AGRICOLO DEL COLTIVATORE DIRETTO - INCLUSIONE NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE.*
In tema di recesso dalla locazione di immobile adibito ad uso diverso da quello di abitazione, per il caso in cui il locatore abbia la necessità di adibire l'immobile ad una delle attività indicate nell'art. 27 della legge n. 392 del 1978, le esigenze del lavoro agricolo del coltivatore diretto, esercitato in maniera professionale nell'ambito più generale delle occorrenze dell'impresa agricola, rientrano, pur non essendo espressamente menzionate dalla richiamata norma, nell'attività professionale, con la conseguenza che legittimano il recesso ai sensi degli artt. 29 e 73 della richiamata legge. (Conf 2972/83, mass n 427884; (Conf 5020/73, mass n 429891).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)