Sez. 1, Sentenza n. 10862 del 17/12/1994 (Rv. 489278 - 01)
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - IN GENERE | Sottoscrizione del lodo da parte degli arbitri - Data - Indicazione - Omissione - Conseguenze.
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - IN GENERE
In tema di impugnazione per nullità della sentenza arbitrale, la mancata indicazione della data di sottoscrizione del lodo da parte degli arbitri determina non l'inesistenza del lodo, ma la sua nullità, ai sensi dell'art. 829 n. 5 cod. proc. civ., in relazione al precedente art. 823 n. 6 (nel testo fissato dalla legge 9 febbraio 1983 n. 28). Tale nullità non può essere rilevata d'ufficio dal giudice dell'impugnazione del lodo, né dedotta dalla parte in un atto successivo all'impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 823 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., Legge 09/02/1983 num. 28 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)