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Sez. 3, Sentenza n. 17390 del 08/08/2007 (Rv. 598660 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Presupposto - Autonomia dei rapporti originanti i contrapposti crediti delle parti - Crediti nascenti dallo stesso contratto - Inapplicabilità delle norme sulla compensazione - Eccezione in senso proprio - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598660-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE

In tema di estinzione delle obbligazioni, la compensazione in senso tecnico (o propria) postula l'autonomia dei contrapposti rapporti di debito/credito e non è configurabile allorché essi traggano origine da un unico rapporto. In questi casi (compensazione c.d. impropria) il calcolo delle somme a credito e a debito può essere compiuto dal giudice anche d'ufficio, in sede di accertamento della fondatezza della domanda, mentre restano inapplicabili le norme processuali che pongono preclusioni o decadenze alla proponibilità delle relative eccezioni. (Nella specie, la S.C., richiamato l'orientamento più rigoroso che limita l'applicabilità del principio ai casi in cui le contrapposte ragioni di debito e credito non solo derivino dal medesimo rapporto negoziale, ma siano anche legate da un vincolo di corrispettività, ha affermato che nel caso esaminato ricorreva anche un tal vincolo, in quanto il diritto al compenso spettante all'appaltatore trovava riscontro nel diritto della committente al rimborso delle spese sostenute per effetto dell'asserito inadempimento di lui, con la conseguente cassazione della sentenza di appello che aveva ritenuto tardiva, perché proposta solo in appello, l'eccezione di compensazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)