Sez. L, Sentenza n. 7337 del 17/04/2004 (Rv. 572142 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - CASI IN CUI LA COMPENSAZIONE NON SI VERIFICA | Presupposto - Autonomia dei rapporti relativi ai contrapposti crediti delle parti - Crediti nascenti da uno stesso rapporto - Compensazione impropria - Configurabilità - Applicabilità delle norme sulla compensazione - Esclusione - Fattispecie.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - CASI IN CUI LA COMPENSAZIONE NON SI VERIFICA
L'istituto della compensazione presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, mentre è configurabile la cosiddetta compensazione impropria allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza; tale regola è, in particolare, valida anche in presenza di ragioni debitorie derivanti dalla commissione di un fatto illecito. (Nella specie, la sentenza di merito aveva ritenuto applicabile la disciplina della compensazione "propria" in una controversia in cui un ex dipendente di un istituto di credito agiva per ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto, e l'istituto chiedeva che da tale somma venisse portato in detrazione quanto dal lavoratore dovuto alla banca per aver illegittimamente consentito il formarsi di esposizioni debitorie in capo a vari clienti della medesima).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1246 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)