Sez. L, Sentenza n. 11030 del 12/05/2006 (Rv. 590795 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Presupposto - Autonomia dei rapporti originanti i contrapposti crediti delle parti - Crediti nascenti dallo stesso contratto - Applicabilità delle norme sulla compensazione - Esclusione - Eccezione in senso proprio - Esclusione - Deducibilità in appello - Limiti - Fattispecie.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE
L'applicabilità delle disposizioni degli articoli 1241 e segg. cod. civ. (riguardanti l'ipotesi della compensazione in senso tecnico - giuridico) postula l'autonomia dei rapporti dai quali nascono contrapposti crediti delle parti, mentre quando i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto si tratta di accertare semplicemente le reciproche partite di dare e avere, e a ciò il giudice può procedere senza che sia necessaria l'eccezione di parte o la proposizione della domanda riconvenzionale, purchè tale accertamento si fondi su circostanze tempestivamente dedotte in giudizio, in quanto diversamente si verificherebbe un - non consentito - ampliamento del "thema decidendum". (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito in quanto solo in secondo grado la Regione aveva chiesto, con ampliamento del "thema decidendum", che il giudice provvedesse al conteggio delle poste passive esistenti tra essa e il medico convenzionato che chiedeva il riconoscimento di competenze arretrate, sulla base dell'unico rapporto di convenzionamento esistente tra il professionista e la ASL).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 2230
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)