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Sez. 1, Sentenza n. 3349 del 14/06/1979 (Rv. 399747 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - CONOSCENZA DELLO STATO D'INSOLVENZA DA PARTE DELL'ACCIPIENS - PROVA - ESISTENZA DI PROTESTI A CARICO DEL SOLVENS - SUFFICIENZA - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI PUNTUALI PAGAMENTI DELLE FORNITURE CON MEZZI NORMALI ALLE SCADENZE PATTUITE.*
Stato
decisa il 1979-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399747-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - CONOSCENZA DELLO STATO D'INSOLVENZA DA PARTE DELL'ACCIPIENS - PROVA - ESISTENZA DI PROTESTI A CARICO DEL SOLVENS - SUFFICIENZA - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI PUNTUALI PAGAMENTI DELLE FORNITURE CON MEZZI NORMALI ALLE SCADENZE PATTUITE.*

L'esistenza di protesti a carico del solvens costituisce un preciso elemento presuntivo circa la conoscenza da parte dell'accipiens dello stato di insolvenza del creditore ai fini della revocatoria fallimentare dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili effettuati entro l'anno anteriore all'apertura della procedura concorsuale: tuttavia, al fine di accertare la scientia decoctionis da parte del creditore accipiens, e necessario indagare sulla concreta situazione psicologica del creditore stesso, essendo decisivo il riscontro non gia della mera conoscibilita dell'obbiettiva situazione di insolvenza del debitore, bensi la conoscenza effettiva di essa, sulla base di tutti gli elementi probatori acquisiti al procedimento, quali le presunzioni, le prove testimoniali e documentali. (nella specie la SC ha confermato la sentenza dei giudici di merito i quali avevano osservato che il creditore non aveva ragione di indagare sullo stato di dissesto del debitore anche attraverso l'accertamento di eventuali protesti poiche le forniture effettuate erano sempre state pagate alle scadenze pattuite e con normali mezzi di pagamento). (Conf 1660/78, mass n 391057).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)