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Sez. 1, Sentenza n. 4182 del 02/07/1980 (Rv. 408055 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - STATO D'INSOLVENZA DEL DEBITORE - CONOSCENZA DA PARTE DEL CREDITORE - EFFETTIVA E NON MERAMENTE POTENZIALE - NECESSITA - PROVA - ELEMENTI ATTINENTI ALLA CONOSCIBILITA - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408055-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - STATO D'INSOLVENZA DEL DEBITORE - CONOSCENZA DA PARTE DEL CREDITORE - EFFETTIVA E NON MERAMENTE POTENZIALE - NECESSITA - PROVA - ELEMENTI ATTINENTI ALLA CONOSCIBILITA - RILEVANZA - CONDIZIONI.*

La conoscenza, da parte del creditore, dello stato d'insolvenza del debitore, che il curatore del fallimento di quest'ultimo deve provare al fine della revocatoria dei pagamenti, secondo la previsione dell'art 67 secondo comma del RD 16 marzo 1942 n 267, pur dovendo essere effettiva, e non meramente potenziale, puo essere desunta da elementi attinenti alla conoscibilita dell'insolvenza stessa da parte di un soggetto di ordinaria prudenza ed avvedutezza, in quanto idonei a fornire presunzioni su tale effettiva situazione psicologica del creditore medesimo. (V 3349/79, mass n 399747).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)