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Sez. 1, Sentenza n. 1660 del 10/04/1978 (Rv. 391057 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - CONOSCENZA DELLO STATO D'INSOLVENZA - PROVA - INDIZIARIA - UTILIZZABILITA.*
Stato
decisa il 1978-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391057-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - CONOSCENZA DELLO STATO D'INSOLVENZA - PROVA - INDIZIARIA - UTILIZZABILITA.*

In tema di revocatoria fallimentare, a norma dell'art 67 secondo comma del RD 16 marzo 1942 n 267, il principio in base al quale il requisito della "scientia decotionis" va identificato nella conoscenza effettiva, e non meramente potenziale, dello stato di insolvenza non osta a che, sul piano della prova di tale situazione soggettiva, possano essere utilizzati elementi oggettivi attinenti alla conoscibilita dell'insolvenza, in quanto idonei a fornire presunzioni su quella conoscenza effettiva. (V 1626/75, mass n 375226; (V 1885/73, mass n 364933).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)