Sez. 1, Sentenza n. 6557 del 03/12/1988 (Rv. 460871 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - IN GENERE - MANCATO CONSENSO DELL'ALTRO GENITORE - RICORSO AL TRIBUNALE DEI MINORENNI - PROVVEDIMENTO - IMPUGNAZIONE - APPELLO - NECESSITÀ - IMPUGNAZIONE NELLE FORME DEL RECLAMO - CONSEGUENTE TRATTAZIONE E DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO CON RITO CAMERALE - NULLITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - IN GENERE - MANCATO CONSENSO DELL'ALTRO GENITORE - RICORSO AL TRIBUNALE DEI MINORENNI - PROVVEDIMENTO - IMPUGNAZIONE - APPELLO - NECESSITÀ - IMPUGNAZIONE NELLE FORME DEL RECLAMO - CONSEGUENTE TRATTAZIONE E DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO CON RITO CAMERALE - NULLITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Nel procedimento di cui all'art. 250 quarto comma cod. civ., promosso dal genitore che intenda riconoscere il figlio infrasedicenne per superare l'opposizione dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento, la sentenza del tribunale per i minorenni è impugnabile non con reclamo alla Corte d'appello, Sezione per i minorenni, ma con citazione in appello ad udienza fissa davanti alla Sezione medesima, la quale va notificata nei termini previsti dagli artt. 325 e segg. cod. proc. civ. ed introduce un procedimento di gravame soggetto al rito ordinario (anche per quanto riguarda i termini di comparizione), tenuto conto che le Disposizioni dell'art. 38 terzo e quarto comma disp. Att. Cod. civ. prevedono il rito camerale ed il reclamo per i procedimenti di volontaria giurisdizione, mentre quello suddetto ha natura contenziosa. Peraltro, nel caso di proposizione di reclamo, anziché d'appello, nonché di trattazione e definizione del procedimento di secondo grado con rito camerale, deve escludersi il verificarsi di nullità, qualora il ricorso introduttivo risulti notificato (con il decreto di fissazione dell'udienza) entro il termine d'impugnazione, sia inoltre rispettato il termine di comparizione, ovvero la sua inosservanza sia sanata dalla comparizione della controparte con l'assistenza di difensore (da considerarsi equivalente alla Costituzione in giudizio), e, infine, non si deduca e dimostri una concreta lesione del diritto di difesa per effetto dell'erronea adozione del rito camerale. (V 5980/86, mass n 448329; (V 2383/81, mass n 413145; (V 327/81, mass n 410776).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 250 com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 com. 3 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 38 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 com. 4, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 38 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)