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Sez. 1, Sentenza n. 30688 del 31/12/2008 (Rv. 606079 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ | Procedimenti ex art. 38 disp. att. cod. civ. che si concludono con sentenza - Forma dell'atto di appello - Ricorso - Fondamento - Conseguenze - Procedimento ex art.250, quarto comma, cod. civ. - Modalità di valida e tempestiva proposizione.
Stato
decisa il 2008-12-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606079-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ

Nei procedimenti regolati dall'art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, che si svolgono con il rito camerale e si concludono con sentenza, la forma dell'appello è quella del ricorso e non quella della citazione, stante la previsione generale di cui all'art. 737 cod. proc. civ., rispondendo alla "ratio" del sistema che, tutte le volte in cui il legislatore abbia previsto il rito camerale per il primo grado di un determinato procedimento, tale rito debba ritenersi implicitamente adottato anche per il gravame proponibile avverso di esso, ancorchè non consista nel reclamo previsto dall'art. 739 cod. proc. civ.; ne consegue che anche nel procedimento previsto dall'art. 250, comma quarto, cod. civ., il termine breve per appellare è rispettato con il tempestivo deposito in cancelleria del ricorso entro trenta giorni dalla notifica della sentenza, mentre nel caso in cui l'impugnazione sia stata proposta con citazione a udienza fissa il gravame deve considerarsi tempestivamente e validamente proposto solo ove il deposito della citazione avvenga entro il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza, essendo detto deposito l'atto con il quale, nei procedimenti camerali, l'impugnazione è proposta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Civ. art. 250 com. 4 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)