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Sez. 1, Sentenza n. 5575 del 13/12/1989 (Rv. 464584 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - CONDIZIONI - RIFIUTO DEL CONSENSO DA PARTE DELL'ALTRO GENITORE - PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE AL TRIBUNALE PER I MINORENNI - IN GENERE - PROVVEDIMENTO - IMPUGNAZIONE - APPELLO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1989-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464584-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - CONDIZIONI - RIFIUTO DEL CONSENSO DA PARTE DELL'ALTRO GENITORE - PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE AL TRIBUNALE PER I MINORENNI - IN GENERE - PROVVEDIMENTO - IMPUGNAZIONE - APPELLO - NECESSITÀ.*

Nel procedimento di cui all'art. 250, quarto comma cod. civ., promosso dal genitore che intenda riconoscere il figlio infrasedicenne per superare l'opposizione dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento, l'appello contro la sentenza del tribunale per i minorenni, in Mancanza di un'esplicita disciplina contenuta nella sedes materiae del citato articolo, deve essere proposto, secondo la regola generale prevista dal codice di rito, nella Forma della citazione nel termine ordinario di trenta giorni, con la conseguenza che, ove l'impugnazione sia proposta nelle forme del ricorso depositato in cancelleria, si deve avere riguardo, ai fini dell'osservanza del detto termine, non al deposito dell'atto, ma alla notificazione alla controparte del ricorso-decreto contenente la fissazione dell'udienza. (Conf 6557/88, mass n 460871; (Conf 5980/86, mass n 448329).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 250 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)