Sez. 1 - , Ordinanza n. 13088 del 15/05/2019 (Rv. 653884 - 02)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione umanitaria - Presupposti - Condizione soggettiva di vulnerabilità - Valutazione - Necessità - Criteri - Fattispecie.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
Il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, che è misura atipica e residuale, deve essere frutto di valutazione autonoma caso per caso, non potendo conseguire automaticamente dal rigetto delle altre domande di protezione internazionale, essendo necessario considerare la specificità della condizione personale di particolare vulnerabilità del richiedente, da valutarsi anche in relazione alla sua situazione psico-fisica attuale ed al contesto culturale e sociale di riferimento. (Nella specie, la Corte territoriale non ha valutato il convincimento soggettivo del richiedente di essere vittima, con la sua famiglia, di sortilegi e malefici, le conseguenti ripercussioni psicosomatiche manifestatesi con la difficoltà di parola e l'atteggiamento delle autorità tradizionali, anziani del villaggio e sciamano, che lo avevano indotto a fuggire per sottrarsi alla persecuzione stregonica, quale complesso di elementi, calato in contesto tribale, suscettibile di concretizzare una particolare condizione di vulnerabilità a prescindere dall'effettività della persecuzione riferita).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)