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Sez. 1, Ordinanza n. 18541 del 10/07/2019 (Rv. 654661 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale umanitaria - Richiedente affetto da depressione cronicizzata - Soggetto "vulnerabile" - Valutazione del grave pregiudizio alla salute in caso di rientro nel Paese d'origine - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654661-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In materia di concessione della protezione umanitaria, il giudice deve valutare il grave pregiudizio alla salute che può derivare al richiedente in caso di rientro nel Paese di origine, quando egli sia un soggetto vulnerabile, tra questi rientrando, ai sensi dell'art. 2, comma 11, lett. h-bis, del d.lgs. n. 25 del 2008, anche le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali. (Nella specie, la Corte ha cassato con rinvio perché il Tribunale non aveva valutato il rischio di danno alla salute del ricorrente, cittadino ghanese affetto da depressione cronicizzata, nel caso di rientro nel Paese di origine, né aveva accertato se la terapia farmacologica e psicologica necessaria potesse essergli somministrata nel paese di origine).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 com. 11 lett. HBIS, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 2 lett. DBIS CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)