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Sez. 3, Sentenza n. 4967 del 26/09/1979 (Rv. 401624 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PASSAGGIO DAL RITO ORDINARIO AL RITO SPECIALE - OMISSIONE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401624-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PASSAGGIO DAL RITO ORDINARIO AL RITO SPECIALE - OMISSIONE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INAMMISSIBILITA.*

Secondo il vigente ordinamento, la distinzione tra giudice ordinario e giudice del lavoro nell'ambito dello stesso ufficio non involge una questione di Competenza, ma di semplice diversita di rito: ne consegue che, qualora il pretore adito non abbia provveduto, a norma dell'art 426 cod proc civ, per il passaggio dal rito ordinario a quello speciale, la relativa decisione non puo essere impugnata con il regolamento di Competenza. (Conf 4840/77, mass n 388447).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)