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Sez. U, Sentenza n. 4840 del 10/11/1977 (Rv. 388447 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER MATERIA - REGIME TRANSITORIO DEI GIUDIZI PENDENTI - PRETORE, TRIBUNALE E GIUDICE ISTRUTTORE - AUTONOME SFERE DI COMPETENZA - ESCLUSIONE - PRONUNCIA DEL GIUDICE DEL LAVORO - QUALIFICAZIONE DI UNA CONTROVERSIA COME CAUSA DI LAVORO - AFFERMAZIONE DEI PROPRI POTERI DECISORI - IMPUGNABILITA CON REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PER L'ERRATA QUALIFICAZIONE DELLA CONTROVERSIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388447-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER MATERIA - REGIME TRANSITORIO DEI GIUDIZI PENDENTI - PRETORE, TRIBUNALE E GIUDICE ISTRUTTORE - AUTONOME SFERE DI COMPETENZA - ESCLUSIONE - PRONUNCIA DEL GIUDICE DEL LAVORO - QUALIFICAZIONE DI UNA CONTROVERSIA COME CAUSA DI LAVORO - AFFERMAZIONE DEI PROPRI POTERI DECISORI - IMPUGNABILITA CON REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PER L'ERRATA QUALIFICAZIONE DELLA CONTROVERSIA - ESCLUSIONE.*

Le funzioni di giudice del lavoro, che, in base alla legge 11 agosto 1973 n 533, vengono attribuite ai singoli pretori, alle apposite Sezioni dei tribunali, od anche, in via transitoria, al giudice istruttore in qualita di giudice unico (art 20 terzo comma della citata legge), si ricollegano, nell'ambito di un medesimo ufficio giudiziario, ad una mera ripartizione interna di compiti, e non ad una distinzione di autonome sfere di Competenza. Pertanto la statuizione, con la quale il giudice del lavoro (nella specie, giudice istruttore del tribunale in funzione di giudice unico) affermi i propri poteri decisori in una determinata controversia, qualificandolo come causa di lavoro, non e impugnabile con istanza di regolamento di Competenza, sotto il profilo dell'erroneita di detta qualificazione, e della conseguente devoluzione della causa con rito ordinario ad altri organi dello stesso ufficio giudiziario. (Conf 3126/76, mass n 381902; (Conf 1376/76, mass n 380083; (Conf 1140/76, mass n 379818; (Conf 764/76, mass n 379424; (contra 1108/76, mass n 379779; (contra 944/76, mass n 379596).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)