Sez. U, Sentenza n. 5460 del 15/12/1977 (Rv. 389114 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - QUESTIONI CONSEGUENZIALI - NOZIONE - INERZIA DELL'AMMINISTRAZIONE NELL'ORGANIZZARE UN REPARTO DI UN OSPEDALE PUBBLICO - DOMANDA DEL PRIMARIO PER L'INTEGRAZIONE DELLE PROPRIE SPETTANZE RETRIBUTIVE SULLA BASE DEL COMPENSO DOVUTOGLI IN CASO DI FUNZIONAMENTO DEL REPARTO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - QUESTIONI CONSEGUENZIALI - NOZIONE - INERZIA DELL'AMMINISTRAZIONE NELL'ORGANIZZARE UN REPARTO DI UN OSPEDALE PUBBLICO - DOMANDA DEL PRIMARIO PER L'INTEGRAZIONE DELLE PROPRIE SPETTANZE RETRIBUTIVE SULLA BASE DEL COMPENSO DOVUTOGLI IN CASO DI FUNZIONAMENTO DEL REPARTO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*
In materia di impiego pubblico, le questioni attinenti a diritti patrimoniali conseguenziali alla pronuncia di illegittimita di un atto amministrativo, che esulano dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, per essere devolute al giudice ordinario, sono solo quelle che costituiscano effetto giuridico di detta pronuncia, e, quindi, non anche quelle che, pur ricollegando il loro fondamento ad una sentenza di annullamento emessa dal giudice amministrativo, trovino origine diretta ed immediata nel rapporto di pubblico impiego e nelle obbligazioni ad esso inerenti. Pertanto, spetta alla cognizione del giudice amministrativo la domanda con la quale il primario di un ospedale pubblico, lamentando l'inerzia dell'amministrazione nel non aver organizzato un determinato reparto, chieda l'integrazione delle proprie spettanze retributive, sulla base di quanto avrebbe percepito con il funzionamento di detto reparto. (V 15/75, mass n 373118; (V 2833/71, mass n 354041).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 30 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)