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Sez. U, Sentenza n. 15 del 07/01/1975 (Rv. 373118 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO RELATIVO AL PUBBLICO IMPIEGATO - CONTROVERSIA PER LE CONSEGUENZE PATRIMONIALI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO - IRRILEVANZA - QUESTIONI CONSEGUENZIALI - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1975-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373118-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO RELATIVO AL PUBBLICO IMPIEGATO - CONTROVERSIA PER LE CONSEGUENZE PATRIMONIALI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO - IRRILEVANZA - QUESTIONI CONSEGUENZIALI - CONDIZIONI.*

Una volta intervenuti l'annullamento o la revoca di un provvedimento amministrativo influente sullo status di un pubblico impiegato (nella specie, collocamento a riposo di un dipendente comunale), la controversia relativa alle conseguenze giuridiche d'ordine patrimoniale di tale atto appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, anche se la parte abbia prospettato l'oggetto del giudizio come una domanda di risarcimento dei danni, poiche, in materia di pubblico impiego, in tanto puo profilarsi una questione di danni conseguenziali alla pronunzia di illegittimita di un atto amministrativo, di Competenza del giudice ordinario, in quanto la controversia si riferisca, oltre che all'importo degli emolumenti che si assumono illegittimamente non erogati, anche alle conseguenze dannose derivanti dalla mancata utilizzazione dei medesimi, a tempo debito. (V 2833/71, mass n 354041; 2783/69, mass n 342527; (V 1985/66, mass n 323854).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 30 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)