Sez. 5, Sentenza n. 30809 del 20/03/2003 Ud. (dep. 22/07/2003) Rv. 226969 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - FALSA ATTESTAZIONE O DICHIARAZIONE A P.U. SULLA IDENTITÀ O SU QUALITÀ PERSONALI | Oggetto della falsa dichiarazione - Qualità personali ininfluenti per le finalità dell'atto nel quale vengono trasfuse - Rilevanza - Esclusione.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - FALSA ATTESTAZIONE O DICHIARAZIONE A P.U. SULLA IDENTITÀ O SU QUALITÀ PERSONALI
In tema di falsa dichiarazione o attestazione circa l'identità o qualità proprie della persona, destinata ad essere riportata in un atto pubblico, va esclusa la sussistenza del reato di cui all'art. 495 cod. pen., nei suoi profili materiali, quando il mendacio riguardi una qualità della persona del tutto ininfluente rispetto alle finalità per le quali l'atto pubblico deve essere redatto, di talché non rileva la falsa giustificazione fornita per motivare l'esercizio di una facoltà che la legge riconosce indiscriminatamente all'interessato. (Fattispecie nella quale l'agente, nell'esercitare la facoltà di non sottoscrivere un processo verbale relativo alla contestazione di violazioni del codice della strada, aveva dichiarato ai militari procedenti di "non essere in grado di apporre la firma" sull'atto).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 495 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)