Sez. 3, Sentenza n. 3253 del 02/03/2012 (Rv. 621445 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) | Domanda di risarcimento in via alternativa - Accoglimento della domanda nei confronti di uno dei convenuti - Onere di appello incidentale - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA)
Proposta una domanda di risarcimento del danno aquiliano nei confronti di due debitori in via alternativa, l'accoglimento nei confronti di uno soltanto non comporta soccombenza dell'attore; ne consegue che ove la sentenza sia appellata dal danneggiante soccombente, in appello il danneggiato potrà limitarsi a riproporre la domanda di condanna di tutti e due gli originari convenuti, senza necessità di proporre appello incidentale avverso il capo di sentenza che ha rigettato la domanda nei confronti di uno dei due.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)