Sez. L, Sentenza n. 28711 del 23/12/2011 (Rv. 620116 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) | Cumulo alternativo soggettivo - Accoglimento di una delle domande - Appello del soccombente - Parte vittoriosa - Onere di riproporre la domanda non accolta - Sussistenza - Fattispecie in tema di danno da trasfusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA)
Nel caso di domanda proposta alternativamente nei confronti di due diversi convenuti, che venga accolta nei confronti di uno solo di questi ultimi e rigettata nei confronti dell'altro, l'appello del soccombente non basta a devolvere al giudice dell'impugnazione anche la cognizione circa la pretesa dell'attore nei confronti del convenuto alternativo, posto che l'unicità del rapporto sostanziale, con titolare passivo incerto, non toglie che due e distinte siano le formali pretese, caratterizzate - pur nell'unità del "petitum" - dalla diversità dei soggetti convenuti ("personae") e, in parte, dei fatti e degli argomenti di sostegno ("causae petendi"); in relazione alla suddetta pretesa, pertanto, l'attore-appellato ha l'onere di riproporre la domanda già formulata in primo grado, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ.. (Nella specie, concernente domanda per l'indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 nei confronti del Ministero della Salute e della Regione Marche, il giudice di primo grado aveva condannato la Regione e dichiarato privo di legittimazione passiva il Ministero, nei cui confronti l'attore non aveva proposto gravame; la S.C., affermato il principio, ha ritenuto che si fosse formato il giudicato sul rigetto della domanda nei confronti del Ministero e, pertanto, ha cassato senza rinvio la decisione impugnata).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, Legge 25/02/1992 num. 210 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)