Sez. 1, Sentenza n. 4924 del 04/10/1984 (Rv. 436806 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - EFFETTO - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE - PRINCIPIO DELLE SOCCOMBENZE - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - EFFETTO - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE - PRINCIPIO DELLE SOCCOMBENZE - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
Per la regolamentazione delle spese in caso di Estinzione del processo, il giudice può far ricorso al principio generale della soccombenza, anziché applicare la regola speciale dell'art. 310 cod. proc. civ. (spese a carico delle parti che le hanno anticipate), solo quando la pronuncia di Estinzione segua ad una vera e propria controversia sulla ricorrenza dei presupposti per la pronuncia stessa. (V 2042/76, mass n 380872; (V 1718/75, mass n 375354).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 310
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)