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Sez. 1, Sentenza n. 3538 del 07/12/1972 (Rv. 361495 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - MUTATIO LIBELLI - NELLA COMPARSA CONCLUSIONALE - ACCERTAMENTO - CRITERIO.*
Stato
decisa il 1972-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361495-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - MUTATIO LIBELLI - NELLA COMPARSA CONCLUSIONALE - ACCERTAMENTO - CRITERIO.*

Al fine di accertare se vi sia stata, nella comparsa conclusionale dell'attore, una mutatio libelli non consentita - in difetto di accettazione del contraddittorio da parte del convenuto - dall'art 184 cod proc civ, il giudice deve tener presenti le questioni ed i temi che sono stati proposti ed hanno formato oggetto d'indagine e contestazione nel giudizio, ed ai quali devesi far riferimento per sincerarsi del rispetto delle garanzie di difesa e del contraddittorio cui la preclusione e preordinata. (fattispecie riguardante ingiunzione per imposta di registro, opposta sulla base dell'asserita spettanza di benefici fiscali, e successivamente, in comparsa conclusionale, sulla base dell'art 17 della legge di registro, deducendosi il mancato avveramento di una condizione sospensiva non meramente potestativa cui l'efficacia dell'atto tassato dicevasi subordinata). (V 855'70, mass n 346219; 857'68, mass n 332163; (V 90'67, mass n 325759;; 1954'66, mass n 323788).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 17, Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)