Sez. 5, Sentenza n. 194 del 10/01/2004 (Rv. 569366 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Rimborso dell'eccedenza detraibile, ex art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Provvedimento di diniego per insussistenza delle condizioni previste dalla norma, diverse dall'esistenza dell'eccedenza - Natura di avviso di accertamento - Esclusione - Conseguenze - Applicabilità del termine di decadenza ex art. 57 del citato d.P.R. n. 633 del 1972 - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
In tema di IVA, il provvedimento con cui l'amministrazione finanziaria neghi il diritto del contribuente al rimborso dell'eccedenza detraibile, regolato dall'art. 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per insussistenza dei fatti costitutivi del diritto indicati nella norma citata, senza contestare l'esistenza stessa di un'eccedenza d'imposta dovuta e, pertanto, non ha, neppure sostanzialmente, natura di avviso di accertamento (che presuppone necessariamente una pretesa tributaria nuova): Ne consegue che il detto provvedimento di diniego non è soggetto al termine decadenziale stabilito dall'art, 57 del citato d.P.R. n. 633 del 1972 per gli avvisi di accertamento, potendo sempre essere emanato finché il contribuente abbia il diritto di ottenere il rimborso dell'eccedenza.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)