Sez. 5, Sentenza n. 1039 del 17/01/2013 (Rv. 625280 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Rimborso dell'eccedenza detraibile - Omessa dichiarazione annuale del periodo in cui il credito si è generato - Termine decadenziale ex art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972 - Applicabilità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
In tema di IVA, il termine decadenziale previsto dall'art. 57 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, in caso di omessa dichiarazione annuale del periodo in cui il credito si è generato, non si applica al diniego di rimborso dell'eccedenza dell'imposta detraibile, in quanto trattasi di insussistenza dei presupposti dello stesso diritto al rimborso.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)