Sez. L, Sentenza n. 1096 del 04/03/1978 (Rv. 390467 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - IN GENERE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - AD PROCESSUM - SOCIETA COMMERCIALE CONVENUTA IN GIUDIZIO - CITAZIONE PERVENUTA A CONOSCENZA DEL COMPETENTE ORGANO - PROCURA ALLE LITI - PRESUNZIONE DI RILASCIO DA PARTE DELL'ORGANO COMPETENTE - PROVA CONTRARIA - ONERE DELLA CONTROPARTE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI NUOVI IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - IN GENERE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - AD PROCESSUM - SOCIETA COMMERCIALE CONVENUTA IN GIUDIZIO - CITAZIONE PERVENUTA A CONOSCENZA DEL COMPETENTE ORGANO - PROCURA ALLE LITI - PRESUNZIONE DI RILASCIO DA PARTE DELL'ORGANO COMPETENTE - PROVA CONTRARIA - ONERE DELLA CONTROPARTE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI NUOVI IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
In tema di capacita processuale e di legittimazione ad processum, quando una societa commerciale sia stata convenuta con un atto introduttivo del giudizio nel quale sia individuata nei suoi elementi essenziali, fra cui la denominazione e la Sede, in modo da pervenire a conoscenza del competente organo della societa, deve presumersi che la procura alle liti venga poi rilasciata per la societa da tale organo competente e tale presunzione di Competenza permane pure nei successivi gradi del giudizio, salvo l'Onere della controparte di fornire prova contraria. Tale prova, peraltro, non puo essere fornita nel giudizio di Cassazione, stante il divieto, stabilito dall'art 372 cod proc civ, di depositare documenti nuovi, compresi quelli attinenti alla regolarita del rapporto processuale e dei relativi soggetti. (V 2890/76, mass n 381645; (V 2465/74, mass n 370882).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2384, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)