Sez. 3, Sentenza n. 2465 del 10/09/1974 (Rv. 370882 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI E DELLA LORO RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA - IN GENERE - PERSONA GIURIDICA - OMESSA O ERRONEA INDICAZIONE DELL'ORGANO, DELL'UFFICIO O DELLA PERSONA FISICA CHE HA LA RAPPRESENTANZA - NULLITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI E DELLA LORO RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA - IN GENERE - PERSONA GIURIDICA - OMESSA O ERRONEA INDICAZIONE DELL'ORGANO, DELL'UFFICIO O DELLA PERSONA FISICA CHE HA LA RAPPRESENTANZA - NULLITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Le indicazioni prescritte dall'art 163 n 2 cod proc civ tendono ad assicurare l'identificazione delle parti. Pertanto, la mancata od erronea indicazione dell'organo o dell'ufficio che ha la rappresentanza della persona giuridica privata convenuta in giudizio, al pari della mancata o erronea indicazione della persona fisica investita della rappresentanza non sono cause di nullita della citazione quando l'ente sia stato esattamente denominato e individuato, in modo che nessuna incertezza possa sorgere circa il soggetto cui l'atto e diretto. La relativa indagine si risolve in un apprezzamento di fatto che, se correttamente motivato, e insindacabile in Sede di legittimita. (Conf 3968'69, mass n 344406; 3967'69, mass n 344404).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)