Sez. 5, Sentenza n. 48882 del 17/09/2018 Ud. (dep. 25/10/2018) Rv. 274158 - 01
PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE | - Videoregistrazione - Visione da parte del giudice - Contraddittorio - Necessità - Esclusione - Ragioni.
PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE
La visione da parte del giudice di una videocassetta, ritualmente acquisita come prova documentale preesistente rispetto al procedimento penale, costituisce mera modalità di percezione di immagini, e non già attività diretta alla formazione della prova, sicchè la predetta visione non deve necessariamente essere effettuata in contraddittorio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 189 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)