Sez. 3, Sentenza n. 13470 del 14/01/2016 Ud. (dep. 05/04/2016) Rv. 266778 - 01
PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE | Videoregistrazione - Visione da parte del giudice - Contraddittorio - Necessità - Esclusione - Ragioni.
PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE
La visione da parte del giudice di una videocassetta, ritualmente acquisita, non comporta l'esecuzione di attività tecnica e, pertanto, consistendo in un'operazione sostanzialmente equivalente alla lettura di un documento cartaceo, di natura ben diversa rispetto alla formazione della prova, non deve essere effettuata in contraddittorio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 189 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)