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Sez. 1, Sentenza n. 22542 del 26/10/2007 (Rv. 599701 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO | Parte difesa da due procuratori, di cui uno solo domiciliatario - Morte del procuratore domiciliatario - Notifica - Impossibilità - Ulteriore notifica al secondo procuratore, non avente studio nel territorio del Comune ove ha sede l'autorità giudiziaria - Notifica presso la cancelleria - Validità - Termine breve per l'impugnazione - Decorrenza.
Stato
decisa il 2007-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599701-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO

Qualora la parte abbia nominato due difensori, con poteri anche disgiunti, la morte del procuratore domiciliatario comporta automaticamente l'inefficacia dell'elezione di domicilio, con la conseguenza che la notifica degli atti non può più avvenire, secondo il disposto dell'art. 141, quarto comma, cod. proc. civ., presso lo studio del medesimo; è valida, invece, l'ulteriore notifica compiuta al procuratore rimasto in vita, ai sensi degli artt. 170 e 285 cod. proc. civ., presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata, qualora detto difensore, non appartenente al foro del luogo ove ha sede l'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza, non abbia eletto domicilio nel territorio di detto Comune. Ne consegue che in tal caso, ove la sentenza d'appello sia stata notificata presso predetta la cancelleria, dalla data di tale notifica decorre il termine breve di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)