Sez. 1, Sentenza n. 14158 del 07/06/2017 (Rv. 644450 - 01)
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - CAPACITÀ DI AGIRE - IN GENERE | Amministrazione di sostegno - Provvedimento del giudice tutelare sulla richiesta di autorizzazione dell’amministratore di sostegno di consentire o rifiutare terapie mediche – Reclamo alla corte d’appello ex art. 720-bis c.p.c. – Ammissibilità – Fondamento.
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - CAPACITÀ DI AGIRE - IN GENERE
Nei procedimenti in tema di amministrazione di sostegno, avverso il decreto con cui il giudice tutelare si sia pronunciato sulla domanda proposta dall’amministratore di sostegno di autorizzazione ad esprimere, in nome e per conto dell’amministrato, il consenso o il rifiuto alla sottoposizione a terapie mediche, è sempre ammesso il reclamo alla corte d’appello, ai sensi dell’art. 720-bis, comma 2, c.p.c., trattandosi di provvedimento definitivo avente natura decisoria su diritti soggettivi personalissimi (Principio enunciato dalla S.C. ex art. 363, comma 3, c.p.c.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 720 bis com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Costituzione art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)