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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4733 del 22/02/2021 (Rv. 660588 - 01)

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - CAPACITÀ DI AGIRE - IN GENERE | Amministrazione di sostegno - Istanza contenente la richiesta di divieto di contrarre nozze - Provvedimento del giudice tutelare - Natura decisoria - Reclamo alla corte d’appello – Ammissibilità.
Stato
decisa il 2021-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660588-01

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - CAPACITÀ DI AGIRE - IN GENERE

Il provvedimento con il quale il giudice tutelare decide sull'istanza, formulata nell'ambito di una procedura di amministrazione di sostegno, diretta ad ottenere l'estensione al beneficiario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 411, comma 4 e 85 c.c., del divieto di contrarre matrimonio, incidendo in maniera definitiva, sia pure "rebus sic stantibus", sulla capacità di autodeterminarsi della persona e quindi su un diritto personalissimo, ha natura intrinsecamente decisoria, sicché la competenza a conoscere del relativo reclamo appartiene allacorte d'appello ex art. 720 bis c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Civ. art. 405 CORTE COST., Cod. Civ. art. 407 CORTE COST., Cod. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Civ. art. 411 com. 4, Cod. Civ. art. 85, Cod. Proc. Civ. art. 720 bis com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)