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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18634 del 29/10/2012 (Rv. 624534 - 01)

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - CAPACITÀ DI AGIRE - IN GENERE | Amministrazione di sostegno - Nomina o diniego - Reclamo avverso il provvedimento del giudice tutelare - Proposizione - Innanzi alla corte d'appello e non al tribunale - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624534-01

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - CAPACITÀ DI AGIRE - IN GENERE

L'art. 720 bis, secondo comma, cod. proc. civ., nel disciplinare il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno, prevede espressamente che il reclamo contro il decreto, con cui il giudice tutelare si pronuncia in ordine alla relativa istanza, sia proposto non dinnanzi al tribunale, bensì alla corte d'appello, disposizione che, pertanto, prevale, avendo carattere speciale, su quella generale risultante dagli artt. 739 cod. proc. civ. e 45 disp. att. cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 720 bis, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)