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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 22 febbraio 1979, causa 163/78

Decisione
decisa il 1979-02-22
ECLI
ECLI:EU:C:1979:52

Epigrafe

Nella causa 163/78, COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dall'avv. Gian Piero Alessi, del suo servizio giuridico, in qualità d'agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il dott. Mario Cervino, edificio Jean Monnet, Kirchberg, ricorrente contro REPUBBLICA ITALIANA, rappresentata dall'ambasciatore Adolfo Maresca, in qualità d'agente, assistito dall'avvocato dello Stato Arturo Marzano, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'Ambasciata d'Italia, convenuta, causa avente ad oggetto la domanda mirante a far constatare che la Repubblica italiana non ha adempiuto gli obblighi incombentile in forza della direttiva del Consiglio 20 maggio 1975 n. 75/324/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol (GU n. L 147, pag. 40), LA CORTE, composta dai signori: J. Mertens de Wilmars, presidente della Prima Sezione, facente funzione di presidente; A. J. Mackenzie Stuart, presidente della Seconda Sezione; A. M. Donner, P. Pescatore, M. Sørensen, A. O'Keeffe e G. Bosco, giudici; avvocato generale: J.-P. Warner; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti, il procedimento, le conclusioni e i mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

paragrafo 1
La direttiva del Consiglio 20 maggio 1975 n. 75/324/CEE, notificata agli Stati membri il 21 maggio 1975, persegue il ravvicinamento delle normative vigenti negli Stati membri in materia di generatori aerosol, in particolare per quanto riguarda la fabbricazione, le condizioni di riempimento e le capacità nominali.
paragrafo 2
A norma dell'art. 11 della direttiva, gli Stati membri avrebbero dovuto mettere in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi a quanto da essa prescritto entro 18 mesi dalla notifica. Per quanto concerne l'Italia, tale termine è scaduto il 21 novembre 1976.
paragrafo 3
Con lettera 1o aprile 1977, la Commissione invitava il Governo italiano a presentare le sue osservazioni, ai sensi dell'art. 169 del Trattato, entro due mesi.
paragrafo 4
Con telex 13 settembre 1977, la rappresentanza permanente italiana assicurava alla Commissione che il procedimento interno in corso per il recepimento della direttiva nell'ordinamento nazionale sarebbe stato accelerato.
paragrafo 5
Il parere motivato col quale si invitava l'Italia a conformarsi alla direttiva entro due mesi veniva trasmesso al Governo italiano con lettera 19 dicembre 1977.
paragrafo 6
Con telex 30 gennaio 1978, la Commissione concedeva una proroga di due mesi.
paragrafo 7
Il 28 luglio 1978 essa proponeva il presente ricorso.
paragrafo 8
La convenuta non ha presentato la controreplica.
paragrafo 9
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti

paragrafo 1
La Commissione conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
dichiarare che, omettendo di adottare, nel termine stabilito, le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 20 maggio 1975 n. 75/324, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol, la Repubblica italiana è venuta meno ad un obbligo impostole dal Trattato; porre le spese del giudizio a carico della Repubblica italiana.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti

paragrafo 1
La Commissione sottolinea che il carattere vincolante delle direttive implica per gli Stati membri l'obbligo di rispettare i termini da esse fissate per l'adozione delle disposizioni nazionali di adeguamento. A tale proposito, essa si richiama alle sentenze della Corte 26 febbraio 1976 (causa 52/75; Racc. 1976, pag. 277) e 22 settembre 1976 (causa 10/76; ibidem, pag. 1359).
paragrafo 2
Il Governo italiano ricorda che le competenti autorità italiane hanno già manifestato nella fase preconteziosa il proposito di adottare le disposizioni necessarie per la completa attuazione della direttiva di cui trattasi. Esso precisa poi che ulteriori difficoltà sono derivate dalla ravvisata necessità di provvedere a tale adeguamento con un provvedimento legislativo e non con il semplice decreto ministeriale inizialmente predisposto. Inoltre, l'oggetto stesso della direttiva ha reso necessario il preventivo interessamento di varie amministrazioni.
paragrafo 3
Nella replica, la Commissione conferma le sue conclusioni.

SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
Le parti hanno svolto osservazioni orali all'udienza del 1o febbraio 1979.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni alla medesima udienza.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atto depositato in cancelleria il 28 luglio 1978, la Commissione ha presentato a questa Corte, in virtù dell'art. 169 del Trattato CEE, un ricorso tendente a far constatare che la Repubblica italiana, trascurando di adottare, entro il termine prescritto, le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 20 maggio 1975 n. 75/324, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol (GU n. L 147, pag. 40), è venuta meno ad un obbligo impostole dal Trattato;
punto 2
a norma dell'art. 11 della direttiva, gli Stati membri erano tenuti a mettere in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi a quanto da essa prescritto nel termine di diciotto mesi dalla sua notifica; termine che nel caso di specie è scaduto il 21 novembre 1976.
punto 3
La convenuta non contesta l'inadempimento di cui le viene fatto carico;
punto 4
essa si è limitata a far presente che il ritardo nell'attuazione della direttiva è stato causato sia dalla necessità di emanare a tal fine un provvedimento legislative, sia dal fatto che l'oggetto stesso della direttiva ha richiesto il preventivo concerto di varie amministrazioni competenti.
punto 5
Va ricordato che uno Stato membro non può invocare norme o prassi del proprio ordinamento interno, né circostanze di fatto che si verifichino in sede nazionale, per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini contemplati dalle direttive comunitarie.
punto 6
Si deve pertanto constatare che la Repubblica italiana, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 20 maggio 1975 n. 75/324, è venuta meno ad un obbligo impostole dal Trattato.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 7
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se la controparte lo ha richiesto;
punto 8
la convenuta è rimasta soccombente e va pertanto condannata alle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE dichiara e statuisce: 1o La Repubblica italiana, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 20 maggio 1975 n. 75/324, è venuta meno ad un obbligo impostole dal Trattato. 2o La convenuta è condannata alle spese.

Firme

Mertens de Wilmars Mackenzie Stuart Donner Pescatore Sørensen O'Keeffe Bosco Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 22 febbraio 1979. Il Cancelliere A. Van Houtte Il Presidente J. Mertens de Wilmars presidente della Prima Sezione facente funzione di presidente

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