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Sez. 1, Sentenza n. 1728 del 11/04/1989 (Rv. 462455 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI - ESENZIONI - NUOVE COSTRUZIONI - ESENZIONE VENTICINQUENNALE - PROVVEDIMENTO DI RIFIUTO - MOTIVAZIONE - OMISSIONE - NULLITÀ.*
Stato
decisa il 1989-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462455-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI - ESENZIONI - NUOVE COSTRUZIONI - ESENZIONE VENTICINQUENNALE - PROVVEDIMENTO DI RIFIUTO - MOTIVAZIONE - OMISSIONE - NULLITÀ.*

Il diniego d'esenzione tributaria, in quanto provvedimento amministrativo, deve essere adeguatamente motivato senza che sia sufficiente al riguardo la mera reiezione della domanda di esenzione, derivandone in tal caso impedimento per il contribuente di esercitare il diritto di difesa e per il giudice di controllare se la pretesa tributaria sia fondata. Pertanto deve ritenersi non sufficientemente motivato e quindi nullo il provvedimento che rifiuti il trattamento agevolato preveduto dalla legge 2 luglio 1949, n. 408 ed in particolare l'esenzione venticinquennale dalla imposta sul reddito dei fabbricati, in dichiarata applicazione dello art. 15 legge 6 agosto 1967, n. 765, senza specificare, neppur con richiamo allo atto dell'accertamento comunale di violazione, che ne contenga in concreto l'indicazione, sotto quale aspetto, qualitativo e quantitativo, la costruzione sia in contrasto con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie. (V 2085/85, mass n 439995; (V 6778/83, mass n 431223; (Conf 7735/86, mass n 449711).*

Riferimenti normativi: Legge 06/08/1967 num. 765 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)