Sez. 3 - , Ordinanza n. 28627 del 13/10/2023 (Rv. 669319 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE | Vittime dei reati di tipo mafioso - Elargizioni di cui alla l. n. 512 del 1999 - Estraneità del beneficiario ad ambienti mafiosi - Natura di prerequisito "immanente" allo scopo della norma - Fondamento - Conseguenze - Art. 15, comma 1, lett. c), l. n. 122 del 2016 - Valenza non innovativa.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE
In tema di elargizioni in favore di vittime di reati di tipo mafioso, l'estraneità ad ambienti di mafia del richiedente l'accesso al fondo di rotazione, istituito dalla l. n. 512 del 1999, ha natura di prerequisito immanente allo scopo stesso della legge istitutiva, costituendo un elemento negativo della fattispecie legale che dà diritto all'accesso al Fondo, con la conseguenza che deve necessariamente sussistere per il riconoscimento del beneficio, anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 15, comma 1, lett. c), della l. n. 122 del 2016, che, nell'introdurre espressamente tale condizione, ha valore non innovativo, ma puramente chiarificatore di un connotato intrinseco alla fattispecie legale.
Legge 22/12/1999 num. 512 art. 4 com. 3, Legge 07/07/2016 num. 122 art. 15 com. 3, Legge 07/07/2016 num. 122 art. 15 com. 1 lett. C, Legge 20/10/1990 num. 302 art. 1 com. 2 lett. B
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)