Sez. 3 - , Sentenza n. 28820 del 08/11/2019 (Rv. 655643 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE | Vittime dei reati di tipo mafioso – Elargizioni di cui alla l. n. 512 del 1999 – Requisiti – Estraneità del beneficiario ad ambienti mafiosi – Necessità - Art. 15, comma 1, lett. c), l. n. 122 del 2016 – Valenza non innovativa.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE
In tema di elargizioni in favore di vittime di reati di tipo mafioso, l'estraneità ad ambienti di mafia del richiedente l'accesso al fondo di rotazione istituito dalla l. n. 512 del 1999 costituisce condizione immanente allo scopo della legge, volta a contrastare fenomeni di infiltrazione mafiosa, dovendosi attribuire all'art. 15, comma 1, lett. c), della l. n. 122 del 2016 - che ha introdotto nella disciplina positiva l'espressa previsione di tale condizione - valenza non innovativa ma meramente confermativa del requisito.
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1999 num. 512 art. 4 com. 3, Legge 07/07/2016 num. 122 art. 15 com. 3, Legge 07/07/2016 num. 122 art. 15 com. 1 lett. C, Legge 20/10/1990 num. 302 art. 1 com. 2 lett. B
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)