Sez. U, Sentenza n. 3568 del 14/02/2011 (Rv. 615914 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Clausola di deroga della giurisdizione italiana - Art. 4 della legge n. 218 del 1995 - Prova scritta - Inderogabile necessità di un atto scritto e sottoscritto da entrambi gli stipulanti - Esclusione - Comportamento concludente dei contraenti - Equivalenza - Condizioni - Corrispondenza di tale comportamento ad un uso vigente nel settore del commercio internazionale - Trasporto marittimo internazionale - Polizza di carico - Sottoscrizione da parte del solo vettore - Validità - Criteri.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
In tema di deroga alla giurisdizione italiana a favore di un giudice straniero, l'art. 4 della legge 31 maggio 1995, n. 218, là dove richiede che detta deroga sia provata per iscritto, deve essere interpretato - alla luce dell'art. 17 della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, nonché dell'art. 23 del Regolamento CE del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, e della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea - nel senso di attribuire rilevanza, quale idoneo equipollente della prova scritta della convenzione di deroga sottoscritta da entrambe le parti, al comportamento concludente delle medesime, ove risulti operante, nel settore del commercio internazionale in cui operano i contraenti, un uso che detto comportamento preveda come fatto idoneo a far riconoscere la volontà delle parti; ne consegue che, nel campo dei trasporti marittimi internazionali, dove la polizza di carico è sottoscritta, per prassi abituale, dal solo vettore e non anche dal caricatore, può ritenersi idonea prova dell'accordo di deroga la polizza di carico redatta su modulo, predisposto da un solo contraente e dal medesimo soltanto sottoscritto, che rechi la clausola di attribuzione della competenza ad un determinato foro, qualora il caricatore, nella consapevole adesione ad un uso normativo, l'abbia ricevuta senza contestazioni e l'abbia negoziata a favore del ricevitore.
Riferimenti normativi: Legge 21/06/1971 num. 804, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 4 CORTE COST., Tratt. Internaz. 27/09/1968 art. 17, Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 23, Cod. Civ. art. 1691
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)