Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 36 del 1974
Massime (1)
Massima n. 7049
- Tributi in genere
- Imposte dirette
- Esecuzione fiscale
- D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 207, lett. a
- Mobili esistenti nella casa di abitazione del contribuente
- Improponibilità dell'opposizione di terzo quando essi hanno formato oggetto di una precedente vendita esattoriale a carico del medesimo debitore
- Contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 Cost.
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Va dichiarata la manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale nel caso in cui la medesima questione sia stata già ritenuta non fondata sotto gli stessi profili denunziati e non venga addotto alcun nuovo argomento tale da indurre la Corte a modificare la precedente giurisprudenza. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. - dell'art. 207, lett. a, d.p.r. 29 gennaio 1958 n. 645, che dichiara improponibile l'opposizione di terzo alla esecuzione fiscale relativamente ai beni mobili esistenti nella casa del debitore che già abbiano formato oggetto di una precedente vendita esattoriale a carico dello stesso contribuente). Cfr.: sentt. nn. 13 del 1971 e 4 del 1973.
Norme impugnate
- art. 207, lett. a) d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 207, lett. a, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle imposte dirette), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 23 ottobre 1972 dal pretore di Piacenza nel procedimento civile vertente tra Cervini Nando e l'Esattoria delle imposte di Piacenza ed altri, iscritta al n. 27 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 55 del 28 febbraio 1973;
2) ordinanza emessa il 30 dicembre 1972 dal pretore di Pontassieve nel procedimento civile vertente tra Innocenti Renato e l'Esattoria comunale di Incisa Valdarno ed altro, iscritta al n. 66 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 2 maggio 1973.
Udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 1974 il Giudice relatore Giuseppe Verzì.
punto 1
Ritenuto che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 207, lett. a, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, è stata sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dall'ordinanza 23 ottobre 1972 del pretore di Piacenza, ed in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dall'ordinanza 30 dicembre 1972 del pretore di Pontassieve;
che nei giudizi conseguiti alle suddette ordinanze avanti questa Corte non vi è stata costituzione delle parti, ne è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;
che i due giudizi possono essere riuniti e definiti con unico provvedimento, trattandosi della medesima questione;
punto 2
Considerato che la questione di legittimità costituzionale, così come prospettata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. è stata già esaminata e ritenuta non fondata con la sentenza n. 4 del 1973 di questa Corte, ribadita - per quanto attiene all'art. 24 Cost. - dall'ordinanza n. 89 del 1973. Anche sotto il profilo del contrasto con l'art. 113 Cost. la Corte si è sostanzialmente pronunciata, escludendo tale contrasto con la sentenza n. 13 del 1971 e con la cennata ordinanza n. 89 del 1973;
che, nel riproporre la stessa questione, i suindicati pretori non prospettano nuovi profili, ma adducono argomenti, più che altro di critica, e che, comunque, non sono decisivi, e non valgono ad indurre la Corte a modificare le precedenti pronuncie;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 207, lett. a, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle imposte dirette), in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, già dichiarata non fondata dalle sentenze n. 4 del 1973 e n. 13 del 1971 e riproposta dalle ordinanze indicate in epigrafe dei pretori di Piacenza e di Pontassieve.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
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