Sez. L, Sentenza n. 1124 del 14/02/1996 (Rv. 495830 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE | Clausole collettive contenenti una nozione di retribuzione più ristretta di quella legale - Validità - Condizioni - Stipulazione successiva alla legge n. 297 del 1982 - Necessità - Clausole precedenti già colpite da nullità - Reviviscenza - Inammissibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE
L'art. 2120, secondo comma, cod. civ., nel testo novellato dalla legge 29 maggio 1982 n. 297, nel fare salve le disposizioni collettive, in materia di trattamento di fine rapporto, che prevedano una nozione di retribuzione più ristretta di quella fissata dalla stessa norma, si riferisce alle clausole dei contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 297 del 1982, e non già a quelle dei contratti anteriori, le quali, già colpite da nullità per contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 2120 cod. civ., nell'originaria formulazione, non possono rivivere per effetto della mera eliminazione del contrasto disposta dalla legge successiva.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)